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Regolamento I.C.I.

COMUNE DI VILLA CELIERA

PROVINCIA DI PESCARA

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Comune del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

65010 - VILLA CELIERA (Pe) Via S. Egidio, 92

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

  DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 I.C.I.

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21.12.1998, esaminata senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione Provinciale di Pescara in data 11.01.1998, con decisione prot. n. 2539)

                                                            Il Responsabile del Servizio ICI
                                                        Franco Ciota

  CAPO  I  Norme generale

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

      1.   Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l’imposta comunale sugli              immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed             integrazioni.

2.   In particolare, con il presente regolamento viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3.   Le norme del presente regolamento sono state finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

 

Art. 2 - Soggetti passivi

1.   I soggetti passivi sono quelli indicati nell’art. 3 D.Lgs. 504/92 così come sostituito dall’art. 58 del D.Lgs. n. 446/97.

Art. 3. - Terreni considerati non fabbricabili.

1.   Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del secondo         periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dagli iscritti negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia nelle seguenti condizioni:

a)   conseguono, dall’attività agricola, almeno il sessanta per cento del reddito dichiarato ai  fini I.R.P.E.F. per l’anno precedente, o che impieghino nei lavori agricoli, annualmente almeno numero 210 giornate lavorative;

b)   che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;

c)   che il contribuente non aveva fatto specifica richiesta per ottenere l’adozione dello strumento urbanistico che aveva reso edificabile l’area.

  2.   Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei coltivatori diretti o imprenditori mediante domanda da presentarsi, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la fattispecie impositiva, al funzionario responsabile della gestione del tributo.

  3.   La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, pena la nullità tutti i seguenti elementi:

a)   l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;

b)   l’ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella e del subalterno;

c)   la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall’art. 2, 1° comma, lettera b), 2° periodo del D.lgs. 504/92;

d)   la sottoscrizione dell’impegno  a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all’istruttoria dell’atto;

e)   l’autocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al punto a) del comma 1.

 

Art. 4 - Esenzioni.

                     D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c).”

  1.   In aggiunta alle esenzioni dall’imposta comunale sugli immobili previste dall’art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario funzionario dello Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinate esclusivamente ai compiti istituzionali a condizione che non siano occupati a qualsiasi titolo.

  2.   L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall’ente non commerciale utilizzatore.

 

Art. 5 - Pertinenze delle abitazioni principali.

                      “ D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1 lettere d) ed e)”

 

1.   Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.  L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

 

2.   Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.

  3.   Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliare distinte e separate, ad ogni suo effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.  Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

 

4.   Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche:

a)   alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b)   per le abitazioni dei custodi, così come definito dal Contratto Nazionale di Lavoro per la categoria e richiamate dall’art. 659 del codice di procedura civile;

c)   per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

5.   Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

 

6.   Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’eventuale aliquota ridotta  od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale, entro il secondo grado.

 

7.   La concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della legge n. 115 del 1968, e deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’avvenuta concessione o, per quelle già esistenti, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente regolamento.

 

Art. 6 - Aree divenute in edificabili.

                              ( D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 art. 59 comma 1 lettera f)

 

1.   Le imposte pagate per le aree successivamente divenute in edificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall’anno di imposta corrispondente all’entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili.  Le somme dovranno essere liquidate, in seguito a domanda dell’interessato da prodursi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata apportata la variazione allo strumento urbanistico, nel termine di sei mesi dalla richiesta.  Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

 

Art. 7 - Valore aree fabbricabili.

                       ( D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 artt. 52 e 59, comma 1 lettera g)

 

1.   Al fine di ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso, l’Amministrazione, con specifico provvedimento, determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.  Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario, finanziario, urbanistico o tecnico ed eventuali esperti esterni.

 

2.   I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere adottati, con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il termine di approvazione del Bilancio annuale di previsione ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

 

Art. 8 - Fabbricati fatiscenti.

                          (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

 

1.   Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà dell’imposta prevista nell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n 662, quando, per l’esecuzione dei lavori, si renda necessaria l’evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

 

2.   Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile dell’ufficio tributi, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 la circostanza prescritta per ottenere il beneficio, entro sessanta giorni dal verificarsi delle suddette circostanze.

 

3.   La domanda redatta in carta semplice, deve contenere:

a)   se trattasi di persona fisica, l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio del rappresentante legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;

b)   se trattasi di persona giuridica, l’indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi.

c)   L’ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;

d)   La richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità od inagibilità;

e)   La sottoscrizione dell’impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all’istruttoria dell’atto salvo che essi siano in possesso presso altri uffici dell’Ente;

f)    La sottoscrizione dell’impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se specificatamente richiesto;

  

Art. 9 - Validità dei versamenti dell’imposta.

                              ( D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1 lettera i)

 

1.   I versamenti dell’imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

 

Art. 10 - Fabbricato parzialmente costruito.

 

1.   I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell’utilizzazione. Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini inpositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

 

Art. 11 - Disciplina dei controlli.

                     (D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1. lettera e) e nn 2 e 3)

 

1.   La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell’anno in corso.

 

2.   E’ fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si riferisce l’imposizione, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

 

3.   Il responsabile dell’ufficio tributi, in relazione al disposto dell’art. 59, comma 1, lettera e) n. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di pretendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione.

 

4.   La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell’art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

 

Art. 12 - Modalità dei versamenti - Differimenti.

                      (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera n e lettera o)

 

1.   I termini per i versamenti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 504/92 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

 CAPO II

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

 

Art. 13 - Compenso incentivante al personale addetto.

                               (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 art. 59, comma 1, lettera p)

 

1.   In relazione al disposto dell’art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all’ufficio tributi in corrispondenza della relazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati.  Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant’altro previsto nel contratto collettivo di lavoro ( C.C.N.L.)

 

CAPO III

NORME FINALI

 

Art. - 14 Norme abrogate.

 

1.   Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari ad esso contrastanti.

 

Art. 15 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

 

1.   Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

 

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento.

 

1.   Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell’anno successivo alla sua approvazione, unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

 

2.   I responsabili dei servizi sono tenuti ad osservare quanto previsto dal presente regolamento entro i limiti del personale e dei mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

 

Art. 17 - Casi non previsti dal presente regolamento.

 

1.   Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

a)   le leggi nazionali e regionali.

b)   lo Statuto Comunale

c)   i regolamenti Comunali

 

Art. 18 - Rinvio dinamico.

 

1.   Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

 

2.   In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra citata.

 

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