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Regolamento I.C.I. |
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COMUNE DI VILLA CELIERA PROVINCIA DI PESCARA _________ Tel. 085846106 - Fax 085846708 - Cod. Fisc. P.Iva 00230080681 Indirizzo di posta elettronica: comvillaceliera@micso.it Comune del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 65010 - VILLA CELIERA (Pe) Via S. Egidio, 92 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA I.C.I. (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data
21.12.1998, esaminata senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione
Provinciale di Pescara in data 11.01.1998, con decisione prot. n. 2539)
Art.
1 - Oggetto e scopo del regolamento. 1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano limposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. In particolare, con il presente regolamento viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dellart. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Le norme del presente regolamento sono state finalizzate ad assicurare che lattività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti. Art.
2 - Soggetti passivi 1. I soggetti passivi sono quelli indicati nellart. 3 D.Lgs. 504/92 così come sostituito dallart. 58 del D.Lgs. n. 446/97. Art.
3. - Terreni considerati non fabbricabili. 1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dellapplicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dellarticolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dagli iscritti negli appositi elenchi previsti dallart. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dellassicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia nelle seguenti condizioni: a) conseguono, dallattività agricola, almeno il sessanta per cento del reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per lanno precedente, o che impieghino nei lavori agricoli, annualmente almeno numero 210 giornate lavorative; b) che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione; c) che il contribuente non aveva fatto specifica richiesta per ottenere ladozione dello strumento urbanistico che aveva reso edificabile larea. a) lindicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente; b) lubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella e del subalterno; c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dallart. 2, 1° comma, lettera b), 2° periodo del D.lgs. 504/92; d) la sottoscrizione dellimpegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari allistruttoria dellatto; e) lautocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al punto a) del comma 1. Art.
4 - Esenzioni. D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c). Art.
5 - Pertinenze delle abitazioni principali. D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1 lettere d) ed e) 1. Agli effetti dellapplicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dellabitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. Lassimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dellabitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita labitazione principale. 4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche: a) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) per le abitazioni dei custodi, così come definito dal Contratto Nazionale di Lavoro per la categoria e richiamate dallart. 659 del codice di procedura civile; c) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento. 6. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione delleventuale aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale, entro il secondo grado. 7. La concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della legge n. 115 del 1968, e deve essere presentata entro il 30 giugno dellanno successivo a quello dellavvenuta concessione o, per quelle già esistenti, entro il 30 giugno dellanno successivo a quello dellentrata in vigore del presente regolamento. Art.
6 - Aree divenute in edificabili. ( D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 art. 59 comma 1 lettera f) 1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute in edificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dallanno di imposta corrispondente allentrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Le somme dovranno essere liquidate, in seguito a domanda dellinteressato da prodursi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata apportata la variazione allo strumento urbanistico, nel termine di sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale. Art.
7 - Valore aree fabbricabili. ( D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 artt. 52 e 59, comma 1 lettera g) 1. Al fine di ridurre al minimo linsorgenza del contenzioso, lAmministrazione, con specifico provvedimento, determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario, finanziario, urbanistico o tecnico ed eventuali esperti esterni. 2. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere adottati, con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il termine di approvazione del Bilancio annuale di previsione ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dellanno successivo. Art.
8 - Fabbricati fatiscenti. (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h) 1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione agli effetti dellapplicazione della riduzione alla metà dellimposta prevista nellarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dallarticolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n 662, quando, per lesecuzione dei lavori, si renda necessaria levacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi. 2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile dellufficio tributi, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 la circostanza prescritta per ottenere il beneficio, entro sessanta giorni dal verificarsi delle suddette circostanze. 3. La domanda redatta in carta semplice, deve contenere: a) se trattasi di persona fisica, lindicazione delle generalità, della residenza o domicilio del rappresentante legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente; b) se trattasi di persona giuridica, lindicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi. c) Lubicazione e la individuazione catastale del fabbricato; d) La richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità od inagibilità; e) La sottoscrizione dellimpegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari allistruttoria dellatto salvo che essi siano in possesso presso altri uffici dellEnte; f) La sottoscrizione dellimpegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se specificatamente richiesto; Art.
9 - Validità dei versamenti dellimposta. ( D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1 lettera i) 1. I versamenti dellimposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri. Art.
10 - Fabbricato parzialmente costruito. 1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati allimposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dellutilizzazione. Conseguentemente, la superficie dellarea sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini inpositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. Art.
11 - Disciplina dei controlli. (D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1. lettera e) e nn 2 e 3) 1. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dellanno in corso. 2. E fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si riferisce limposizione, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dellimposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. 3. Il responsabile dellufficio tributi, in relazione al disposto dellart. 59, comma 1, lettera e) n. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di pretendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dellattività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta allevasione. 4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dellart. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi. Art.
12 - Modalità dei versamenti - Differimenti. (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera n e lettera o) 1. I termini per i versamenti di cui allart. 10 del D.Lgs. 504/92 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado. CAPO II COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO Art.
13 - Compenso incentivante al personale addetto. (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 art. 59, comma 1, lettera p) 1. In relazione al disposto dellart. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto allufficio tributi in corrispondenza della relazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quantaltro previsto nel contratto collettivo di lavoro ( C.C.N.L.) CAPO III NORME FINALI Art.
- 14 Norme abrogate. 1. Con lentrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari ad esso contrastanti. Art.
15 - Pubblicità del regolamento e degli atti. 1. Copia del presente regolamento, a norma dellart. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Art.
16 - Entrata in vigore del regolamento. 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dellanno successivo alla sua approvazione, unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. 2. I responsabili dei servizi sono tenuti ad osservare quanto previsto dal presente regolamento entro i limiti del personale e dei mezzi messi a disposizione dallAmministrazione Comunale. Art.
17 - Casi non previsti dal presente regolamento. 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: a) le leggi nazionali e regionali. b) lo Statuto Comunale c) i regolamenti Comunali Art.
18 - Rinvio dinamico. 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra citata.
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